Normativa sulla responsabilità medica
Quando si può chiedere un risarcimento?
La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari o della struttura sanitaria. E’ regolata dalla nuova Legge in materia n. 24 dell’8 marzo 2017 – detta anche Legge Gelli-Bianco – la quale “codifica” in Italia la responsabilità del medico e delle strutture sanitarie.
E’ necessario premettere che la medicina, prima di essere una scienza, è considerata una vera e propria arte: non ogni risultato può considerarsi univoco. Le “cure” alle malattie danno origine a risultati statistici e non la stessa identica soluzione. Così ogni essere umano è unico ed unica può rivelarsi la conseguenza alle cure. Così i medici e le strutture sanitarie sono potenzialmente soggetti, in misura maggiore rispetto ad altri professionisti, ad azioni giudiziarie e domande di risarcimento del danno da parte dei pazienti.
La legge n 24 de 8.03.2017 ha introdotto numerose modifiche in tema di responsabilità medica, in particolare ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia, laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate, sia perchè in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria verranno maggiormente tutelati e meglio ed esclusi dalla resposabilità se non nei soli casi di colpa grave. Lasciando la responsabilità risarcitoria in capo all’azienda che di fatto ha stipulato un contratto di spedalità nei confronti del paziente impegnandosi a curarlo.
I pregiudizi di danno risarcibile sono diversi e ricomprendono quello derivante da errore diagnostico, quello derivante da errore terapeutico, quello derivante da omessa vigilanza etc. inteso come ogni lesione alla salute psico-fisica determinata dalla colpa della della struttura sanitaria o di chi vi lavora come sanitario oppure dalla mancanza di un valido consenso informato.
I pazienti che sono rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura, quindi, possono rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, ovviamente dopo aver valutato con dei professionisti (medico-legale e avvocato esperti nella materia) l’effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto del sanitario. Solo una volta esperita una procedura di mediazione o accertamento tecnico preventivo, il paziente potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno.
I termini di prescrizione previsti per l’azione nei confronti della struttura o dell’esercente la professione sanitaria sono di 10 anni. Per agevolare l’azione diretta, la legge Gelli ha previsto l’obbligo per le strutture sanitarie di pubblicare nel proprio sito web la denominazione dell’impresa che assicura sé e i prestatori dei quali si avvale.
La legge Gelli prevede anche l’obbligo per tutte le strutture sociosanitarie pubbliche e private e per i medici di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.
Sul piano penale l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Il risarcimento danni da malasanità è regolato dalla Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di responsabilità medica” sulla responsabilità medica civile, contrattuale ed extracontrattuale.
La Legge Gelli prevede un tentativo di conciliazione obbligatoria attraverso:
- l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile;
La legge Gelli prevede che quando medico provoca per imperizia un danno ad un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali. Quindi l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave.
L’articolo 6 della Legge Gelli stabilisce che la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” specifica questo aspetto: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
Il termine per la prescrizione è di 10 anni per i profili di responsabilità medica contrattuale contro la struttura sanitaria e inizia a decorrere dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza del “danno subito”. Il risarcimento danni da malasanità del paziente si quantifica in base alle tabelle sul danno biologico del Tribunale di Milano o delle nuove tabelle di cui al DDL Concorrenza.
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Se la Cartella Clinica è incompleta scatta la responsabilità dell’Ospedale?
Nuova sentenza della suprema corte a tutela delle vittime di malasanità. La Corte di Cassazione del 18 febbraio 2021 sez. III Civile ordinanza n. 4421/21 dichiara che la compilazione incompleta della cartella clinica non può tradursi in un danno nei confronti del paziente. Così non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente l’incompleta compilazione della cartella clinica a conferma del principio di vicinanza della prova. E’ così possibile ricorrere a presunzioni.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 4421/21)
La responsabilità medica non è esclusa dal rispetto delle linee guida
La Corte di Cassazione chiarisce che l’osservanza delle linee guida non esclude la colpevolezza se le stesse non risultano adeguate al caso concreto.
A norma della l. 24/2017 la punibilità del medico che abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida è esclusa, nonostante la sua imperizia, solo a condizione che tali linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
In definitiva, l’odierna sentenza n. 37617/2021 della Corte di Cassazione ribadisce che il rispetto delle linee guida non è sufficiente ad escludere la responsabilità medica tutte le volte che le stesse non risultano idonee ad essere applicate al caso specifico di cui il medico si occupa.
Cagliari, 2 marzo 2022